IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona la facolta' di ingegneria; Visto il decreto rettorale del 15 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1993, relativo alla modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona intesa ad ottenere l'istituzione dei diplomi universitari in ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria informatica ed automatica, ingegneria delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, con il quale: si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in ingegneria dell'automazione, il diploma universitario in ingegneria energetica ed il diploma universitario in ingegneria informatica; si e' soppresso dall'elenco sopracitato il diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica; si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che la facolta' di ingegneria puo' rilasciare anche i seguenti diplomi universitari, di cui alla tabella XXIX-bis: ingegneria dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica; si e' soppressa la tabella XXIX-bis, annessa al precitato regio decreto, e sostituita dalla nuova tabella XXIX-bis relativa ai diplomi universitari della facolta' di ingegneria; Visto il decreto rettorale n. 1363 del 31 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, con il quale e' stato modificato lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, limitatamente alla facolta' di ingegneria, con l'inserimento all'art. 5.4.1, e conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario della facolta' di ingegneria di seguito elencati, di cui alla tabella XXIX-bis allegata al decreto ministeriale 31 marzo 1994: diploma universitario in ingegneria meccanica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria elettronica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria informatica (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni (adeguato al N.O.), diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione (nuovo inserimento); Visto il decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1994 con il quale: si e' aggiunto, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il diploma universitario in edilizia; si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel senso che le facolta' di architettura e di ingegneria possono rilasciare il predetto diploma universitario in edilizia; si e' aggiunta, dopo la tabella XXIX-bis, annessa al precitato regio decreto, la tabella XXIX-ter relativa al predetto corso di diploma universitario in edilizia; Viste le delibere degli organi accademici di questa universita' adottate rispettivamente in data 19 marzo 1997, 8 aprile 1999 e 27 aprile 1999 dal consiglio di facolta' di ingegneria, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico relative alla modifica di statuto volta ad ottenere per la facolta' di ingegneria: A) all'art. 5.1, alla voce facolta' di ingegneria, l'inserimento dell'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari: diploma universitario in ingegneria meccanica; diploma universitario in ingegneria elettronica; diploma universitario in ingegneria informatica; diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni; diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione; diploma universitario in edilizia; B) all'art. 5.4.2 l'inserimento dell'articolato relativo al diploma universitario in edilizia di cui alla tabella XXIX-ter allegata al decreto ministeriale del 7 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1994; Visto il verbale della riunione del comitato regionale di coordinamento delle universita' marchigiane, redatto in data 15 giugno 1999, nel quale risulta che il comitato medesimo approva l'istituzione del diploma universitario in edilizia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli relativi alla facolta' di ingegneria; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Ancona emanato con proprio decreto del 14 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998; Constatato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni; Visti l'art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le circolari ministeriali n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1/98 del 16 giugno 1998; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 5.1, alla voce facolta' di ingegneria, viene inserito l'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari: diploma universitario in ingegneria meccanica; diploma universitario in ingegneria elettronica; diploma universitario in ingegneria informatica; diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni; diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione; diploma universitario in edilizia.