IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  382 dell'11
luglio  1980, riordinamento  della docenza  universitaria e  relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 1330  del 4
ottobre 1971 con cui e' stata inserita nello statuto dell'Universita'
degli studi di Ancona la facolta' di ingegneria;
  Visto il  decreto rettorale  del 15  maggio 1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del  26 giugno 1993, relativo alla modifica
allo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  intesa  ad
ottenere  l'istituzione   dei  diplomi  universitari   in  ingegneria
meccanica,   ingegneria   elettronica,  ingegneria   informatica   ed
automatica, ingegneria delle telecomunicazioni;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  31  marzo  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, con il quale:
  si sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla
tabella I,  annessa al regio decreto  30 settembre 1938, n.  1652, il
diploma  universitario  in  ingegneria dell'automazione,  il  diploma
universitario in ingegneria energetica ed il diploma universitario in
ingegneria informatica;
  si e' soppresso dall'elenco sopracitato il diploma universitario in
ingegneria informatica ed automatica;
  si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel
senso che la facolta' di  ingegneria puo' rilasciare anche i seguenti
diplomi  universitari,  di  cui  alla  tabella  XXIX-bis:  ingegneria
dell'automazione, ingegneria energetica, ingegneria informatica;
  si e'  soppressa la  tabella XXIX-bis,  annessa al  precitato regio
decreto,  e  sostituita  dalla  nuova tabella  XXIX-bis  relativa  ai
diplomi universitari della facolta' di ingegneria;
  Visto il decreto rettorale n.  1363 del 31 ottobre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 1999,  con il quale e'
stato modificato  lo statuto dell'Universita' degli  studi di Ancona,
limitatamente alla facolta' di ingegneria, con l'inserimento all'art.
5.4.1,   e   conseguente  abrogazione   dell'articolato   precedente,
l'articolato   relativo   all'ordinamento   dei  corsi   di   diploma
universitario della  facolta' di  ingegneria di seguito  elencati, di
cui alla tabella  XXIX-bis allegata al decreto  ministeriale 31 marzo
1994:  diploma universitario  in  ingegneria  meccanica (adeguato  al
N.O.), diploma  universitario in ingegneria elettronica  (adeguato al
N.O.), diploma  universitario in ingegneria informatica  (adeguato al
N.O.),  diploma universitario  in ingegneria  delle telecomunicazioni
(adeguato al  N.O.), diploma universitario in  ingegneria logistica e
della produzione (nuovo inserimento);
  Visto il decreto ministeriale del  7 febbraio 1994 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1994 con il quale:
  si e' aggiunto,  all'elenco delle lauree e dei diplomi  di cui alla
tabella I,  annessa al regio decreto  30 settembre 1938, n.  1652, il
diploma universitario in edilizia;
  si e' integrata la tabella II annessa al predetto regio decreto nel
senso  che  le  facolta'  di architettura  e  di  ingegneria  possono
rilasciare il predetto diploma universitario in edilizia;
  si  e' aggiunta,  dopo la  tabella XXIX-bis,  annessa al  precitato
regio  decreto, la  tabella XXIX-ter  relativa al  predetto corso  di
diploma universitario in edilizia;
  Viste  le delibere  degli organi  accademici di  questa universita'
adottate rispettivamente  in data 19 marzo  1997, 8 aprile 1999  e 27
aprile 1999 dal consiglio di facolta' di ingegneria, dal consiglio di
amministrazione  e dal  senato accademico  relative alla  modifica di
statuto volta ad ottenere per la facolta' di ingegneria:
  A) all'art.  5.1, alla  voce facolta' di  ingegneria, l'inserimento
dell'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari:
    diploma universitario in ingegneria meccanica;
    diploma universitario in ingegneria elettronica;
    diploma universitario in ingegneria informatica;
  diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;
  diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;
    diploma universitario in edilizia;
  B) all'art. 5.4.2 l'inserimento dell'articolato relativo al diploma
universitario in  edilizia di cui  alla tabella XXIX-ter  allegata al
decreto ministeriale  del 7  febbraio 1994 pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 1994;
  Visto  il   verbale  della  riunione  del   comitato  regionale  di
coordinamento  delle  universita'  marchigiane, redatto  in  data  15
giugno  1999, nel  quale  risulta che  il  comitato medesimo  approva
l'istituzione del diploma universitario in edilizia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Ancona approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive  modificazioni ed  in particolare gli  articoli relativi
alla facolta' di ingegneria;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Ancona emanato  con proprio  decreto del  14 maggio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1998;
  Constatato che  nelle more dell'approvazione e  dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle  scuole di  specializzazione vengono  operate sul  preesistente
statuto emanato  ai sensi dell'art.  17 del testo unico  ed approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330,
e successive modificazioni;
  Visti l'art.  17, commi 95,  101 e 119, della  legge n. 127  del 15
maggio 1997 e  le circolari ministeriali n. 2079 del  5 agosto 1997 e
n. 1/98 del 16 giugno 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Ancona approvato  e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  All'art.  5.1, alla  voce  facolta' di  ingegneria, viene  inserito
l'elenco dettagliato dei seguenti diplomi universitari:
   diploma universitario in ingegneria meccanica;
   diploma universitario in ingegneria elettronica;
    diploma universitario in ingegneria informatica;
  diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni;
  diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione;
   diploma universitario in edilizia.